Le opposizioni endoesecutive sono strutturalmente e necessariamente bifasiche, ma il procedimento è comunque unico ai fini della litispendenza
La Cassazione, con la pronuncia n. 25170 dell’11 ottobre 2018, ha chiarito che le opposizioni esecutive hanno una struttura bifasica necessaria e che, pertanto, la prima fase sommaria è necessaria ed ineludibile, pena l’inammissibilità della successiva fase a cognizione piena. Rimane, tuttavia, la necessità, a particolari fini, di considerare queste due fasi come parti di un unico procedimento. Con la sentenza n. 25170 dell’11 ottobre 2018 della Terza Sezione Civile, la Corte di cassazione aggiunge un nuovo tassello al tema della natura bifasica delle opposizioni esecutive. Come noto, sia l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. sia l’opposizione agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 c.p.c. sia, infine, l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. danno vita a…
