L’interesse ad impugnare, al pari dell’interesse ad agire, deve sussistere anche al momento della decisione
Cass., Sez. Sesta, ord., ud. 19 aprile 2018, 11.09.2018, n. 22098. Interesse ad agire – Impugnazioni – Sopravvenuta carenza di interesse – Rilievo concreto della decisione – Inammissibilità del ricorso (cod. proc. civ., art. 100) [1] L’interesse ad impugnare, verificato in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente dall’eventuale accoglimento del gravame, al pari dell’interesse ad agire, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo e alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato. CASO La Società F.H. S.A. proponeva istanza per il rimborso di crediti di imposta maturati in Italia in virtù delle disposizione contenute nella Convenzione Italia-Francia contro le “doppie imposizioni”, ratificata con…
