Licenziamento intimato per malattia
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 22 maggio 2018, n. 12568 Licenziamento – Malattia – Mancato superamento periodo di comporto – Nullità MASSIMA Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 cod. civ., comma 2. COMMENTO Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un’annosa questione relativa agli effetti del licenziamento intimato in costanza di malattia ancor prima del termine del periodo di comporto. Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello aditi avevano statuito che, sebbene il…



