Esercizio dell’azione disciplinare
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 4 ottobre 2017, n. 23177 Condanna penale del lavoratore – Estinzione e risoluzione del rapporto – Licenziamento – Potere disciplinare – Tempestività MASSIMA La contestazione disciplinare deve essere caratterizzata da immediatezza anche nel caso di una condanna penale a carico del lavoratore. L’azione disciplinare esercitata un anno dopo il passaggio in giudicato della condanna penale non può essere riconosciuta come tempestiva e rende illegittimo il conseguente licenziamento. Anche se il criterio d’immediatezza va inteso in senso relativo, spetta al datore di lavoro di provare la tempestività dell’eventuale provvedimento disciplinare ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare. COMMENTO Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha…




