Licenziamenti individuali
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14 novembre 2017, n. 26867 Denuncia penale del lavoratore – Condotta disciplinarmente rilevante – Calunnia – Infondatezza denuncia o archiviazione – Non sussiste MASSIMA La sola denuncia all’autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato non costituisce di per sé condotta disciplinarmente rilevante, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. Ipotesi diversa è quella in cui l’iniziativa del lavoratore sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del datore. A tale fine la denuncia che si riveli infondata e il procedimento penale definito con l’archiviazione della notizia criminis o con la sentenza di assoluzione non sono circostanze sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa. COMMENTO Il…




