La responsabilità del professionista e la conseguente richiesta del danno
I rapporti tra il professionista e il proprio cliente sono disciplinati da specifiche disposizioni contenute nel codice civile. In tale ambito, le prestazioni di servizio svolte dal consulente fiscale e legale riguardano lo svolgimento di una serie di attività quali, a titolo esemplificativo, la tenuta e la conservazione della contabilità, il versamento delle imposte, la predisposizione del bilancio d’esercizio e dei relativi allegati, il rilascio di pareri e studi di fattibilità. La normativa sostanziale di riferimento prevede che, nell’ambito dei rapporti di consulenza, l’oggetto dell’obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al criterio della diligenza sancito dall’articolo 1176 codice civile, a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato. Quindi, il professionista deve adempiere la propria obbligazione semplicemente utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia ispirandosi, nello svolgimento della propria attività, ai migliori standard etici e professionali. Di contro nelle obbligazioni di risultato, disciplinate dall’articolo 1218 del codice civile, il…





