Violazione degli obblighi di protezione
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 13 giugno 2017, n. 14665 Vigile urbano – Danno biologico temporaneo – Violazione obblighi di protezione – Mancata esenzione da servizio esterno – Aggravamento patologia respiratoria MASSIMA Il datore è tenuto al risarcimento del danno biologico temporaneo per violazione degli obblighi di protezione se non esonera il dipendente dalle mansioni incompatibili con il suo stato di salute. COMMENTO Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato la correttezza delle pronunce dei Giudici di merito che avevano condannato parte datoriale, nella specie un Comune, al risarcimento del danno biologico temporaneo per violazione degli obblighi di protezione per non avere esonerato dal servizio, nonostante sua espressa richiesta, un vigile urbano affetto da patologie respiratorie. I…




