La sospensione feriale dei termini processuali
Dal 1° al 31 agosto, come ogni anno, opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle “giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative” così come disposto dall’articolo 1, L. 742/1969. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio. Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell’istituto. Per effetto della “sospensione feriale” dei termini processuali, laddove il decorso del termine “abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo” (articolo 1, L. 742/1969). Pertanto, se il termine processuale decorre da una data antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane “sospeso” e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, mentre, se…





