Lo spostamento unilaterale della residenza del minore
L’art. 316 c.c., interamente riformulato dalla legge n. 219/2012 e dal D.lgs. n. 154/2013 di riforma della filiazione, delinea le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Nella nuova formulazione della norma, è ribaltata la prospettiva: non più “soggezione” del figlio ad un potere-dovere dei genitori, ma assunzione di un obbligo da parte dei genitori, che dovranno esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, in armonia rispetto con quanto previsto dall’art. 315 bis c.c. Particolare attenzione è stata riservata alla decisione dei genitori di stabilire la residenza abituale del minore, sottolineando che anche questa scelta deve essere compiuta nel rispetto della bigenitorialità, ossia sempre di comune accordo. Di conseguenza,…




