Le conseguenze del deposito cartaceo di atti processuali soggetti a presentazione esclusivamente telematica
Il quadro normativo di riferimento Come noto, l’articolo 16-bis, primo comma, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ha introdotto la regola per cui “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria….
