Eccezioni nuove ammissibili in appello
Cass., sez. II, 16 maggio 2016, n. 9965 Impugnazioni civili – Appello – Eccezione di pagamento – Novità – Rilevabilità d’ufficio – Ammissibilità (C.p.c., artt. 112, 345) L’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio e può essere sollevata per la prima volta in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto il giudice può accertare l’estinzione del debito, se provata, anche in assenza di espressa istanza del debitore. CASO In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore eccepiva il pagamento del credito. Il Tribunale rigettava l’opposizione e l’opponente ricorreva in appello, specificando che il creditore opposto non aveva provato l’infondatezza dell’eccezione di pagamento. Il giudice di secondo grado accertava l’avvenuta estinzione del debito ed accoglieva il ricorso. Il creditore soccombente ricorreva…
