Contratti di distribuzione extra-UE e divieto di re-importazione nei mercati UE
Nell’ambito dell’Unione Europea l’impresa che, in un dato Stato membro, detenga un qualche diritto di proprietà intellettuale in relazione a prodotti ivi commercializzati, non può impedire l’importazione in tale Stato dei medesimi prodotti provenienti da un secondo Stato membro ove essi siano stati commercializzati dalla stessa impresa o comunque con il suo consenso, il che accade quando i prodotti dell’impresa siano stati commercializzati da un concessionario autorizzato. L’”oggetto specifico” dei diritti di privativa si sostanzierebbe dunque nel diritto, esclusivo e discrezionale, attribuito al titolare di tali diritti di privativa, di decidere se e quando porre in commercio in un dato Stato membro i beni ed i prodotti coperti da tali diritti di privativa (Centrafarm BV v. Sterling Drug (Caso 15/74 (1974)…
