Rapporti tra procedura esecutiva per credito fondiario e fallimento
L’importante secondo comma dell’art. 41 t.u.b. stabilisce che “L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”. Le interferenze tra procedura esecutiva individuale promossa o proseguita dal creditore fondiario in pendenza di fallimento sono state ricostruite dalla Cassazione nei seguenti termini: in primo luogo, è rilevato che posta la natura e l’origine della normativa speciale sul credito fondiario e ravvisata in essa una deroga alle regole generali della liquidazione dei beni nel fallimento, compatibile con la successiva…
