Buona fede e diligenza nei rapporti bancari
L’elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha evidenziato che l’istituto bancario deve uniformare la propria condotta 1) al canone di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, nonché 2) allo standard di diligenza qualificata dell’operatore professionale, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art.1176 c.c. La buona fede negoziale, assurgendo a criterio oggettivo di valutazione del comportamento secondo i canoni di lealtà e probità, si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, trovando tale impegno solidaristico il suo limite unicamente nell’interesse proprio del soggetto tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che…
