Deposito di copia della sentenza impugnata in appello (art. 347, co. 2, c.p.c.)
Cass., sez. I, 16 novembre 2015, n. 23395 (sent.) Pres. Di Palma – Rel. Giancola Scarica la sentenza Impugnazioni civili – Appello – Improcedibilità – Deposito di copia della sentenza impugnata (Cod. proc. civ., artt. 347, co. 2, 348) [1] Quando, in sede di appello, la parte appellante deposita copia non integrale della sentenza di primo grado, la Corte di merito non può dichiarare immediatamente l’improcedibilità dell’impugnazione, ma deve assegnare alla parte un termine per ri-depositare una copia completa del provvedimento impugnato. CASO[1] La parte soccombente in primo grado propone appello costituendosi nei termini di rito e inserendo nel proprio fascicolo di parte la sentenza impugnata, così come prescritto all’art. 347, co. 2, c.p.c. La Corte di merito pronuncia l’improcedibilità dell’impugnazione…
