7 Marzo 2016

IMPUGNAZIONI

Deposito di copia della sentenza impugnata in appello (art. 347, co. 2, c.p.c.)

Cass., sez. I, 16 novembre 2015, n. 23395 (sent.) Pres. Di Palma – Rel. Giancola Scarica la sentenza  Impugnazioni civili – Appello – Improcedibilità – Deposito di copia della sentenza impugnata  (Cod. proc. civ., artt. 347, co. 2, 348)  [1] Quando, in sede di appello, la parte appellante deposita copia non integrale della sentenza di primo grado, la Corte di merito non può dichiarare immediatamente l’improcedibilità dell’impugnazione, ma deve assegnare alla parte un termine per ri-depositare una copia completa del provvedimento impugnato. CASO[1] La parte soccombente in primo grado propone appello costituendosi nei termini di rito e inserendo nel proprio fascicolo di parte la sentenza impugnata, così come prescritto all’art. 347, co. 2, c.p.c. La Corte di merito pronuncia l’improcedibilità dell’impugnazione…

DIRITTO BANCARIO

Scoperto di conto e Centrale Rischi

Il recesso da una apertura di credito a tempo indeterminato è illegittimo se arbitrario e imprevedibile, ossia qualora contrasti con la logica aspettativa di chi, sulla base di rapporti usualmente tenuti dalla banca e sull’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto affidamento sulla provvista concessa; e non si può altresì pretendere che l’accreditato possa essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme già usufruite, se non a patto di eliminare i motivi che hanno condotto il medesimo a chiedere l’apertura di credito in conto corrente (Cass. n. 4538/1997; Cass. n. 9321/2000). In sostanza, le regole di condotta degli istituti bancari devono essere ispirate a correttezza e buona fede. Sulla base di questi presupposti, la giurisprudenza di merito…

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E ADR

Le nuove “sanzioni pecuniarie civili” introdotte dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

  La nuova responsabilità civile da illeciti depenalizzati Il recente D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha introdotto una nuova forma di “responsabilità civile” (come da definizione offerta dalla rubrica dell’art. 3) originata dalla commissione di condotte illecite costituenti alcuni tra i fatti di reato “depenalizzati”, e tra questi l’ingiuria (art. 594 c.p.), la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), il danneggiamento (art. 635 c.p.), l’appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.), nonché alcune rilevanti fattispecie di falsità documentali in materia di scrittura privata (art. 485 c.p.) e di foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.). Si tratta di una forma responsabilità civile assai atipica – come confermato dalla stessa relazione governativa di accompagnamento al decreto legislativo, che parla…

Torna in alto