Preavviso segnalazione a sofferenza
La Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” (14° aggiornamento) stabilisce che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza in Centrale dei rischi (tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati). Il Collegio di coordinamento ABF n. 3089/2012 ha ritenuto che tale preavviso – espressione dell’obbligo di correttezza, buona fede e solidarietà che è accessorio di ogni contratto bancario – abbia la funzione di consentire al cliente di non incorrere nella pregiudizievole segnalazione: il destinatario del preavviso potrebbe, infatti, far rilevare la mancanza del presupposto sostanziale…
