Azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.)
Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (conto affidato regolarmente mantenuto nel fido), dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; conf. Cass. n. 6857/2014). A chi spetta l’onere probatorio di indicare e allegare…
