Fido di fatto
Secondo una parte significativa della giurisprudenza di merito (Trib. Torino 2.7.2015; Trib. Alessandria 21.2.2015; Trib. Taranto 17.9.2015; Trib. Napoli 2.1.2014; App. Torino 3.5.2013; Trib. Monza 26.1.2012; in arg. v. anche Cass. 58/2003), l’assenza di documentazione contrattuale dalla quale far derivare l’esistenza di una apertura di credito può essere superata dall’esame complessivo delle dinamiche del rapporto di conto corrente. Sono, in particolare, circostanze idonee ad attestare l’esistenza di un c.d. fido di fatto gli estratti conto (specie se evidenziano tassi differenziati), i riassunti scalari, la segnalazione dell’accordato alla Centrale rischi, l’applicazione della CMS, la presenza di eventuali terzi garanti nonché, soprattutto, la sistematica e tollerata operatività con ‘saldo passivo’: << neppure consta che la banca abbia mai [pretesa scopertura senza affidamenti],…
