Non vi è notevole sproporzione, che consente di sospendere la aggiudicazione, se il prezzo di aggiudicazione non è inferiore di almeno la metà rispetto al valore del bene
Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni Immobiliari; ordinanza 27 maggio 2015. Scarica la sentenza Esecuzione Forzata – espropriazione immobiliare – aggiudicazione per un prezzo superiore rispetto alla metà del valore – sospensione della vendita – esclusione (art. 586 cod. proc. civ.; art 1448 cod. civ.). [1] Non sussistono i presupposti per la sospensione della vendita forzata e la revoca della aggiudicazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c. se il prezzo di aggiudicazione supera la metà del valore del bene. CASO[1] Il debitore escusso chiede la sospensione della vendita esponendo che il bene immobile pignorato era stato aggiudicato ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato. Il Tribunale di Palermo dispone una nuova stima del bene e rigetta la richiesta di…
