I privilegi processuali del creditore fondiario
L’art. 41 t.u.b. disciplina l’esecuzione immobiliare per credito fondiario e i suoi rapporti con la procedura fallimentare. La norma contempla taluni privilegi procedurali in deroga alla disciplina ordinaria dell’espropriazione immobiliare prevista dal codice di procedura civile, finalizzati a rendere massimamente rapide ed efficaci, per la banca finanziatrice, le azioni esecutive e le operazioni di attribuzione del ricavato delle stesse (la Cassazione ha reiteratamente identificato la natura del privilegio sancito dall’art. 41 t.u.b. come privilegio più che altro di riscossione: Cass. 17.12.2004, n. 23572; Cass. 8.9.2011, n. 18436). Le peculiarità dell’espropriazione di credito fondiario – non classificabile come un’esecuzione speciale – rispetto a quella ordinaria riguardano a) la fase iniziale del processo esecutivo; b) il diritto al soddisfacimento anticipato della banca…
