Nel caso di errori nella stima dei beni pignorati, il perito risponde dei danni nei confronti dell’aggiudicatario
Corte di Cassazione, III sez. civ.; sentenza 18 novembre 2015, n. 18313; Pres. Chiarini; Rel. Scrima Scarica la sentenza Ausiliari del giudice – Stimatore – applicazione delle norme sul Consulente tecnico di ufficio – Responsabilità (cod. proc. civ., art. 64, 568). Ausiliari del giudice – Stimatore – Responsabilità solidale del Ministero della Giustizia – Esclusione (cod. proc. civ., art. 64, 568). [1] L’esperto nominato dal giudice dell’esecuzione per la stima dei beni immobili pignorati è equiparabile al consulente tecnico di ufficio ed è soggetto al regime di responsabilità previsto dall’art. 64 c.p.c. [2] Il Ministero della Giustizia non risponde del fatto illecito commesso dal consulente tecnico di ufficio, in quanto a norma dell’art. 64 c.p.c. soltanto il consulente tecnico di…
