La commissione di istruttoria veloce (CIV)
Il secondo comma dell’art. 117-bis T.U.B. stabilisce che << a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento >>. Secondo l’Arbitro Bancario Finanziario, la clausola contrattuale, che prevede l’applicazione della commissione di istruttoria veloce (CIV) al «verificarsi di ogni operazione di addebito sul conto corrente che … generi una situazione di mancanza di disponibilità di fondi del conto stesso», fa sì che la CIV si configuri – contro lo spirito e…
