Conservazione della documentazione bancaria
Secondo parte della giurisprudenza di merito (Trib. Ravenna 6.6.2012; Trib. Taranto 17.9.2015) la banca è obbligata alla conservazione del contratto soltanto per dieci anni (ex art. 119 tub) e successivamente non è consentito al giudice pronunciare l’inesistenza del contratto. Più persuasivo appare altro orientamento (App. Milano, sez. I civ., n. 1796/2012), in ragione del quale la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto dall’art. 119 tub per la mera documentazione contabile bancaria: << il contratto di c/c bancario … costituisce prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità … costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto…
