L’eccezione di prescrizione in materia di apertura di credito
La domanda di ripetizione delle somme illegittimamente percepite dalla banca non è soggetta al termine di prescrizione previsto dal n. 4 dell’art. 2948 c.c., bensì – trattandosi di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti ex art. 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non accreditati) – al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. La parte, ove eccepisca la prescrizione, ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 c.c. “restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa…
