Centrale rischi e debitore concordatario
Con Comunicato 10 agosto 2015 la Banca d’Italia ha fornito chiarimenti riguardo alle corrette modalità di segnalazione in Centrale dei Rischi dei debitori che hanno formulato domanda di concordato preventivo (‘concordato in bianco’ o ‘concordato con continuità aziendale’). Con precedente Comunicato del 7 febbraio 2014 l’Organo di Vigilanza aveva già precisato che a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo e sino a quando non sia noto l’esito della domanda, le esposizioni del debitore concordatario devono essere segnalate in Centrale dei Rischi tra le ‘inadempienze probabili’: fanno eccezione le ipotesi in cui a) ricorrano “elementi obiettivi nuovi” che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze; b)…
