Modifiche unilaterali dei contratti bancari
L’articolo 118 TUB accorda alla Banca la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni del contratto di finanziamento (c.d. ius variandi), stabilendo al contempo condizioni e limiti precisi per un legittimo esercizio di tale facoltà. La disciplina in commento prevede, infatti, che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore. In particolare, l’art. 118 TUB stabilisce che: – la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto ed espressamente approvata dal cliente; diversamente, la banca non può adottare modifiche unilaterali; – il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo…
