Ius variandi: rassegna di decisioni sul corretto utilizzo
Di seguito una succinta rassegna di decisioni inerenti il corretto esercizio dello ius variandi.“Il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all’intermediario dall’art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, senza potersi spingere sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove”(ABF Napoli 28 febbraio 2011; ABF Milano 10 novembre; 2010; ABF Napoli 28 aprile 2010). “Le proposte di modifica unilaterale del contratto bancario, di cui all’art. 118 TUB costituiscono atti recettizi. Perciò, di fronte a una contestazione del cliente, che neghi di avere ricevuto la comunicazione, è onere della banca provare di avere…
