Come esercitare il diritto alla consegna della documentazione bancaria
Il quarto comma dell’art. 119 del testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni il “diritto di ottenere, a proprie spese, entro un conguo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni“, è espressione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). La pretesa, tutelabile in via giurisdizionale, di ottenere la documentazione bancaria si configura, infatti, quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto; esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà,…
