Garanzie e cessione del credito ex art. 58 TUB
L’art. 58, comma 3, TUB stabilisce che «I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti». Una parte della giurisprudenza ritiene che le garanzie trasferite ex lege in caso di cessione del credito siano esclusivamente quelle tipiche e accessorie previste dal codice civile (quali la fideiussione e l’ipoteca), restando escluse le garanzie atipiche, tra cui il contratto autonomo…










