Ius variandi e divieto di introduzione di clausole nuove
Per mezzo dell’esercizio dello ius variandi è esclusa la possibilità di introdurre clausole nuove o oneri ulteriori, potendo essere modificate soltanto le condizioni preesistenti: l’attuale formulazione dell’art. 118 TUB prevede, infatti, che la modifica possa riguardare soltanto «le condizioni previste dal contratto». È stato coerentemente osservato che «l’istituto dello ius variandi (…) non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti, in modo da garantire la permanenza dell’equilibrio sinallagmatico del contratto. In simili casi (…) l’introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l’equilibrio sinallagmatico del contratto e, quindi, non suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale previste dall’art. 118 TUB» (ABF Milano 12.5.2015 n. 3724; conf. ABF Napoli…










