Testamento olografo: riflessioni sul requisito dell’autografia
Tribunale di Ferrara, Sezione civile, Sentenza 04/03/2025, n. 233 Massima: “In materia di testamento olografo, la presenza delle firme di testimoni apposte in calce al documento, dopo la sottoscrizione del testatore, non inficia la validità del testamento stesso. L’autografia richiesta dall’art. 602 c.c. per la validità del testamento olografo riguarda esclusivamente la parte contenente le disposizioni di ultima volontà, che devono essere redatte e sottoscritte interamente di pugno dal testatore. Le firme dei testimoni, se collocate in una parte diversa del documento e non influenti sul contenuto delle disposizioni, non costituiscono motivo di nullità.[1]” (Articoli di riferimento: 602 c.c.) CASO Il signor [omissis] ha promosso giudizio nei confronti dei signori [omissis], deducendo e chiedendo che venisse accertata e dichiarata la…










