Mediazione telematica a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo e competenza territoriale dell’organismo di mediazione
Trib. Grosseto, sez. civile, sent. 4 giugno 2025, n. 458, Giudice dott.ssa Claudia Frosini Mediazione – opposizione a decreto ingiuntivo – condizione di procedibilità – competenza territoriale – modalità telematica – improcedibilità della domanda monitoria – revoca del decreto ingiuntivo opposto Massima: “La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo che ha sede nel luogo in cui si trova il giudice competente per la controversia, anche qualora l’organismo abbia diverse sedi secondarie e a prescindere dal fatto che l’incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza, altrimenti non produce effetti e la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”. CASO Tizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale…










