30 Aprile 2015

Voluntary. I nodi da sciogliere.

di Fabrizio Vedana
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Con gli attesi chiarimenti sul waiver e sulla compilazione del quadro RW per gli anni 2014 e 2015 la Voluntary sarà davvero un successo.

Le norme contenute nello schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile scorso, costituiscono un fondamentale tassello del mosaico Voluntary.

Per completare il disegno e rendere la voluntary gestibile al meglio da parte dei soggetti coinvolti (professionisti e intermediari) basterebbero ora alcuni ulteriori chiarimenti sul tema del waiver e del quadro RW.

Con riferimento al primo aspetto (waiver) la Legge n. 186/2014 prevede, con riferimento agli investimenti ed alle attività finanziarie detenute in Paesi “black list”, il non raddoppio dei termini di contestazione delle violazioni qualora ricorrano congiuntamente le condizioni di seguito sinteticamente individuate:

  1. accordo tra Italia e Paese black list (per esempio Svizzera) che consenta un effettivo scambio di informazioni;
  2. rilascio di autorizzazione all’intermediario estero (presso cui le attività erano o sono detenute) a trasmettere, a richiesta dell’autorità fiscale italiana, tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura (di seguito anche waiver);
  3. rilascio di altra autorizzazione (analoga a quella del punto b) in caso di trasferimento successivamente all’attivazione della procedura delle attività oggetto di collaborazione volontaria ad altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

La lettura della Legge n. 186/2014 e della prima Circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 10/E del 13 marzo 2015, analizzata in un precedente intervento, non sembra quindi escludere l’obbligo di esibire il waiver all’Amministrazione fiscale italiana in presenza di un rimpatrio, anche solo giuridico, dei beni.

Dal punto di vista della trasparenza informativa nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in realtà, il valore del waiver risulterebbe superato e forse maggiormente garantito dagli adempimenti formali e sostanziali dell’intermediario italiano per mezzo del quale il rimpatrio, fisico o anche solo giuridico, è operato.

Tale chiarimento consentirebbe, pur lasciando impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione fiscale di acquisire tutte le necessarie informazioni, di superare le oggettive difficoltà degli intermediari bancari, in specie svizzeri, a controfirmare e a dar seguito ad una tale autorizzazione (waiver) per il timore di violare talune norme penali locali in tema di segreto bancario.

Il secondo ambito sul quale un chiarimento o forse, ancor meglio, una piccola modifica normativa potrebbe fare chiarezza è quello relativo alla compilazione del quadro RW per gli anni 2014 e 2015 (non coperti dalla Legge sulla voluntary).

La Legge n. 186/2014 consente, infatti, la regolarizzazione di tutte le violazioni dichiarative alla data del 30 settembre 2014. Il contribuente che aderirà alla procedura di voluntary dovrà pertanto dichiarare le attività oggetto della regolarizzazione ancora detenute all’estero nel 2014 e nel 2015 nel quadro RW del proprio modello UNICO 2015 (anno d’imposta 2014) e UNICO 2016 (anno d’imposta 2015).

Orbene, laddove il soggetto, aderendo al programma di voluntary disclosure, decidesse di mantenere le attività all’estero incaricando a tale fine un intermediario italiano di fare da sostituto d’imposta, e avesse la possibilità di incaricare tale soggetto di provvedere per lui, sempre in regime sostitutivo, di calcolare e versare le imposte relative al 2014 ed al 2015, si vedrebbe esonerato dalla compilazione del Quadro RW e degli altri quadri ad esso connessi.

Basterebbe, in sostanza, che l’Amministrazione finanziaria introducesse un meccanismo integrativo della procedura di collaborazione volontaria che permetta all’intermediario che farà da sostituto d’imposta di adempiere gli obblighi dichiarativi relativi al quadro RW del modello UNICO anche per i periodi di imposta 2014 e 2015; tale meccanismo darebbe evidenti maggiori certezze per lo Stato di poter incassare sin da subito anche le imposte relative a tali annualità e, dall’altro, semplificherebbe ulteriormente la procedura.