12 Gennaio 2015

Voluntary disclosure: quali adempimenti antiriciclaggio?

di Nicola Fasano
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Suscita molti dubbi il tema degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.

La L. n. 186/2014, infatti, a differenza di quanto auspicato da più parti, non detta alcuna facilitazione in tal senso. Sembrerebbe, pertanto, che il professionista, nonché gli intermediari finanziari che intervengono nella procedura di regolarizzazione, siano tenuti agli obblighi ordinari previsti dalla Legge n. 231/2007 e dunque all’eventuale segnalazione di operazione sospetta qualora si ritenga che i capitali oggetto della sanatoria provengano da attività criminose (non necessariamente di natura fiscale).

Si ripropone, in sostanza, una situazione analoga a quella verificatasi con l’approvazione del D.L. n. 4/2014 (poi non convertito per quanto riguardava la prima versione legislativa della voluntary) in cui non vi erano previsioni ad hoc sotto questo profilo. Il che aveva portato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a chiarire (con la nota del 31.01.2014) che gli obblighi antiriciclaggio dovevano essere regolarmente adempiuti, in quanto le esimenti previste dalla normativa di riferimento operavano solo sul piano fiscale e pertanto restava immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Del pari immutati resterebbero dunque gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2007, a pena, in caso di inadempimento, di sanzioni molto pesanti.

Tali conclusioni tuttavia cozzano con quanto previsto dall’art. 12, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 231/2007, ai sensi del quale l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, per i soli professionisti (e non anche per gli intermediari finanziari) non sussiste qualora le informazioni siano ricevute nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, che, a ben vedere, dovrebbe essere la finalità ultima della voluntary. Resterebbe peraltro insoluto il problema della segnalazione nel momento in cui il cliente, una volta appresi nel dettaglio costi e conseguenze della procedura, decida di non aderire alla regolarizzazione.

La sensazione è che il legislatore abbia perso un’occasione per chiarire la questione dal punto di vista normativo in modo da “alleggerire”, in modo inequivocabile, la posizione dei professionisti che intervengono nell’ambito della voluntary già chiamati all’ingrato compito di far comprendere al cliente le ragioni molteplici per cui conviene accedere all’emersione, anche quando il conto finale risulti “salato”.

E’ evidente, pertanto, che i professionisti, molto più che nello scudo fiscale, sono veri e propri “ambasciatori” della voluntary e dal loro lavoro potrebbe dipendere il successo o meno dell’intera operazione di regolarizzazione. Non farli operare in serenità potrebbe rivelarsi un boomerang per le casse dello Stato. Basterebbe adottare la stessa impostazione seguita dalla stessa L. n. 186/2014 sul versante strettamente penale (laddove l’ipotesi di reato in caso di esibizione di documentazione non veritiera è stata limitata al solo contribuente e non estesa a “chiunque” produce tale documentazione, così come lo scudo penale è stato ampliato alla maggior parte dei reati fiscali nonché esteso pure ai concorrenti in tali reati). Non resta che auspicare interventi, quanto meno interpretativi, che vadano in questa direzione, anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, resta confermato l’onere a carico dell’Agenzia delle entrate di comunicare all’autorità giudiziaria (entro 30 giorni dalla data di del versamento delle somme dovute dal contribuente), la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.