23 Gennaio 2018

Violazioni in materia di reverse charge: aspetti generali – I° parte

di EVOLUTION
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Come per tutti i principali articoli del D.Lgs. 471/1997 (di seguito anche “decreto”), l’articolo 15 del D.Lgs. 158/2015 ha modificato, sempre con effetto 1/01/2016, anche l’articolo 6, recante la disciplina della “violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa di delineare gli aspetti generali della disciplina sanzionatoria in materia di inversione contabile. Con successivi contributi verranno trattate le singole fattispecie sanzionatorie.

Quello in materia di reverse charge (di seguito anche “inversione contabile” o “R.C.”) costituisce probabilmente la novità normativa di maggior impatto attuata a livello sanzionatorio dal D.Lgs. 158/2015.

Il nuovo articolo 6 del decreto dedica ora ben 4 commi (da 9-bis a 9-bis3) alle violazioni in materia di inversione contabile, recependo le raccomandazioni di provenienza comunitaria sia in ordine alla misura della sanzione, che in merito al mantenimento del diritto alla detrazione.

Si evidenzia inoltre come, a differenza della stesura normativa in vigore al 31/12/2015, quella attuale tratti unitariamente le violazioni derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del D.P.R. 633/1972 (cfr. articoli 17, 34 e 74) e quelle relative agli obblighi stabiliti dal D.L. 331/1993 per gli acquisti intracomunitari (cfr. articoli 46 e 47). In precedenza mancava un richiamo espresso al decreto 331/1993 e ciò creava un’irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra violazioni che erano nella sostanza identiche. Inoltre, pur in assenza di un espresso richiamo all’interno del comma 9-bis, le disposizioni in commento sono applicabili anche agli acquisti effettuati da operatori sammarinesi e residenti nello Stato del Vaticano (cfr. circolare AdE 16/E/2017).

Ad ogni modo, rispetto alla struttura previgente, il nuovo comma 6 ha mantenuto, pur riformulandolo, il comma 9-bis, che rappresenta la norma sanzionatoria generale, ed ha aggiunto tre nuovi commi, che si configurano invece quali disposizioni speciali (cfr. circolare AdE 16/E/2017, paragrafo 1).

La logica delle nuove disposizioni è quella di alleggerire il carico sanzionatorio, irrogando una sanzione in misura fissa, in presenza di irregolarità nell’applicazione dell’istituto e di salvaguardare in ogni caso, sul piano sostanziale, il diritto alla detrazione dell’imposta in tutte le situazioni che si possono verificare.

Sul punto la circolare AdE 16/E/2017 evidenzia che “i nuovi commi sono coerenti con il principio sancito in più occasioni dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in relazione al meccanismo del reverse charge, secondo cui le violazioni degli obblighi formali non possono escludere di per sé il diritto alla detrazione del contribuente, pena la violazione del principio di neutralità dell’imposta … cui si è sempre uniformata la Corte di Cassazione”.

La medesima circolare ricorda inoltre opportunamente che “le nuove disposizioni … trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi ‘definitivi’ anteriormente al primo gennaio 2016”.

La Corte di Cassazione, peraltro, nell’ordinanza 9505 del 12/04/2017, ha avuto modo di affermare che il principio del favor rei non opera in automatico nel passaggio dalla sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta a quella fissa da 500 euro a 20.000 euro, in quanto spetta al contribuente dedurre in giudizio gli elementi in base ai quali sia concretamente applicabile una sanzione inferiore a quella irrogata.

Nel prendere atto del principio enunciato, ci si permette di osservare come non sia però chiaro a quale situazione si riferisca, per usare il medesimo avverbio, concretamente la Corte, essendo pacifico che qualsiasi violazione in materia di R.C. commessa ante 01/01/2016 trovi una puntuale corrispondenza nell’attuale assetto normativo (che ha infatti ripreso, modificandole nella misura sanzionatoria, tutte le precedenti ipotesi di violazione dell’istituto, aggiungendone alcune in passato non considerate dalla legge).

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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