19 Febbraio 2018

Il vincolo del visto nella compensazione dei crediti Iva

di Alessandro Bonuzzi
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Le novità recate dalla Manovra correttiva pongono come tema centrale quello di individuare il rapporto esistente tra il credito Iva annuale e i crediti Iva trimestrali per la verifica della necessità di apposizione del visto di conformità ai fini del relativo utilizzo in compensazione.

Ancor prima di tale analisi, però, va fatta chiarezza su quando si rende dovuto il visto per l’utilizzo dei crediti Iva in compensazione. Al riguardo, si deve operare una netta distinzione tra compensazione verticale, da considerare sempre “libera”, e compensazione orizzontale, soggetta invece a vincoli.

Si ha una compensazione verticale quando si utilizza un’eccedenza d’imposta per pagare un debito della stessa d’imposta. Tuttavia, non tutte le compensazioni “Iva da Iva” sono da qualificare come verticali. Difatti, quando un debito Iva viene compensato con un credito Iva maturato successivamente trovano applicazione le regole della compensazione orizzontale.

Ciò accade, ad esempio, in caso di pagamento del saldo Iva 2017 – emergente dalla dichiarazione Iva 2018 – utilizzando l’eccedenza Iva maturata nel I° trimestre del 2018.

La compensazione orizzontale è vincolata all’obbligo di apposizione del visto allorquando il credito Iva annuale sia utilizzato per un importo superiore a 5.000 euro. In tal caso, peraltro, è prevista la preventiva presentazione della dichiarazione Iva dalla quale emerge l’eccedenza positiva e la compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di trasmissione del modello.

Le stesse regole trovano applicazione per i crediti Iva trimestrali con la differenza che, mentre per il credito annuale l’apposizione del visto in dichiarazione è correlata all’effettivo utilizzo oltre soglia dello stesso, l’apposizione del visto sul modello TR è sempre obbligatoria – indipendentemente quindi dall’effettivo utilizzo – quando il credito Iva per il quale si richiede la compensazione supera i 5.000 euro. Ciò in ragione del fatto che la presentazione della dichiarazione annuale è, in linea generale, obbligatoria mentre la trasmissione del modello TR è una facoltà del contribuente (risoluzione AdE 103/E/2017).

Da tutto ciò deriva l’importanza della verifica del superamento o meno della soglia di 5.000 euro. Sotto questo aspetto va tenuto conto che il credito annuale e i crediti trimestrali vanno monitorati in via autonoma sia con riferimento all’anno di maturazione sia con riferimento all’anno di utilizzo. Pertanto, ai fini del computo del limite, il credito Iva annuale 2017 è svincolato:

  • tanto dai crediti Iva dei primi tre trimestri del 2017 richiesti in compensazione, e viceversa (anno di maturazione);
  • quanto dai crediti Iva dei trimestri del 2018 richiesti in compensazione, e viceversa (anno di utilizzo).

Infine, sempre ai fini della verifica del superamento della soglia di 5.000 euro, si deve ricordare che i crediti Iva trimestrali maturati nell’anno soggiacciono alla logica incrementale. Pertanto, se:

  • verrà richiesto in compensazione il credito del I° trimestre del 2018 per un importo pari a 3.000 euro e,
  • poi, verrà richiesto in compensazione il credito del trimestre successivo per un importo pari a 2.500 euro,

la soglia di 5.000 dovrà considerarsi superata e nel modello TR del II° trimestre 2018 dovrà essere apposto il visto di conformità.

I regimi speciali IVA