3 Gennaio 2014

Via l’IVAFE dalle partecipazioni e dall’oro

di Ennio VialVita Pozzi
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Un’interessante modifica in tema di IVAFE sta per arrivare per i soggetti che hanno deciso di investire una parte dei loro risparmi in oro detenendo l’investimento all’estero, o nell’ipotesi più frequente delle partecipazioni estere.

E’ appena il caso di ricordare come il D.L. n. 201 del 2011 abbia introdotto l’IVAFE, disciplinata dai commi da 18 a 21 dell’articolo 19, e la cui base imponibile è rappresentata dal valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

La legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012, articolo 1 commi 518-519) ha previsto il differimento dell’istituzione dell’IVAFE dal 2011 al 2012; i versamenti già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012.

La misura dell’imposta dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 è stata incrementata al 2 per mille a decorrere dal 2014 dall’articolo 1, comma 392, del disegno di legge di stabilità 2014 (attualmente all’esame della Camera).

Tale comma, inserito nel corso dell’esame al Senato, armonizza l’aliquota dell’IVAFE all’incremento disposto dal precedente comma 391 dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Il coordinamento si è reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale più appetibile all’estero non provocasse una fuoriuscita di capitali dall’Italia.

Se c’e’ chi piange per l’aumento del prelievo, altri gioiscono.

Infatti, l’articolo 7 del DDL C.1864, presentato in data 28 novembre 2013 prevede una modifica dei commi 18, 20 e 21 dell’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, uniformando l’ambito oggettivo di applicazione delle discipline relative all’IVAFE e all’imposta di bollo facendo riferimento, per entrambe, ai “prodotti finanziari”.

In particolare, la lettera a) dell’art. 7 modifica il comma 18 prevedendo che l’imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più sul valore delle attività finanziarie in genere.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E del 2 luglio 2012, ha chiarito l’ambito oggettivo dell’attuale versione della norma annoverando tra le attività finanziarie soggette ad imposta anche i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e le partecipazioni estere.

Diversamente, con la modifica apportata dall’articolo 7 saranno soggetti ad IVAFE solo i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

Il comma 2 dell’art. 7 fa decorrere la norma sopra descritta dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014. La decorrenza effettiva, tuttavia, non appare chiara.

Infatti, il nuovo comma 18 dell’art. 19 D.L. 201/2011 che dovrebbe entrare in vigore l’anno prossimo, stabilisce letteralmente che a decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Il dossier di documentazione elaborato dal servizio studi della camera precisa che la norma, restringendo l’ambito di applicazione dell’imposta, determina una perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica in 700 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Ci si chiede che sorte avrà l’IVAFE pagata sulle partecipazioni o sull’oro in sede di unico 2013 per il 2012.

L’esclusione di investimenti come l’oro o le partecipazioni sembrerebbe operare ex tunc. Del resto la modifica nasce in seno al rilievo della commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 5095/12/TAXUD.

Ad avviso della Commissione, questa nozione di “attività finanziarie” detenute all’estero e soggette ad IVAFE è più ampia di quella di prodotti finanziari soggetti ad imposta di bollo: a titolo esemplificativo si osserva come l’IVAFE viene applicata in caso di detenzione di quote di società a responsabilità limitata estere, mentre le quote di SRL italiane non sono soggette all’imposta di bollo.

Il diverso trattamento fiscale degli investimenti di natura finanziaria, a seconda che siano effettuati in Italia o in un altro Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE), determinerebbe una violazione del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) e dall’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.