30 Dicembre 2022

Via libera definitivo del Senato alla Legge di bilancio 2023. Le novità fiscali in sintesi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nella giornata di ieri, giovedì 29 dicembre, il Senato ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023.

Si richiamano di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali.

Estensione del credito d’imposta energia e gas Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:
45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.
I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.
Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’agricoltura e la pesca Il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, è esteso al primo trimestre 2023.
Per lo stesso periodo e per le stesse imprese l’agevolazione è estesa anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Novità regime forfettario Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%).
A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di  100.000 euro di compensi o ricavi.
Flat tax incrementale Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.
Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.
In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l’imposta sostitutiva del 5%:
– entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.
Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio Per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio (si rinvia alla disposizione normativa per l’elenco dei codici Ateco delle attività rilevanti) le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6%.
Riduzioni delle aliquote Iva Vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.
Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l’aliquota Iva per la cessione dei pellet.
È prorogata inoltre la riduzione dell’aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
Detrazione Iva imprese costruttrici Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.
La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari Viene estesa all’anno 2023 l’esenzione Irpef (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Esenzione Imu su immobili occupati Viene introdotta l’esenzione dal pagamento del Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri I contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).
A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.
Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri Sono assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate  in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.
Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.
Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene però quest’anno incrementata dal 14 al 16%.
Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Norme in materia di cripto-attività Viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.
Viene innanzitutto inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.
Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.
Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva L’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona:
–  per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria)
–  per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività
–  per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.
La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
– delle imposte e dei contributi previdenziali;
– degli interessi e delle somme aggiuntive;
– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).
Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Regolarizzazione irregolarità formali Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento con sanzioni “ridotte” In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati en­tro la data del 31 marzo 2023, nonché rela­tivi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vi­gore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previ­sto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento e gli av­visi di rettifica e di liquidazione non impu­gnati e ancora impugnabili alla data di en­trata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successi­vamente, entro il 31 marzo 2023, sono defi­nibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero.
È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Definizione agevolata delle controversie tributarie Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, con il paga­mento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:
delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.
Relativamente alle sanzioni ammini­strative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limi­tatamente agli interessi; l’an­nullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le di­sposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.
Rottamazione-quater È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori Viene limitata la portata innovativa dell’articolo 8 D.L. 73/2022, prevedendo che l’estensione del criterio di “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Contabilità semplificata Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Bonus mobili Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Bonus barriere architettoniche Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Limite alla circolazione del contante Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
Credito d’imposta beni strumentali 4.0: termine per l’effettuazione dell’investimento Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).
Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati A tutte le imprese che acqui­stano prodotti realizzati con materiali prove­nienti dalla raccolta differenziata degli im­ballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è ricono­sciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo mas­simo annuale di 20.000 euro per ciascun be­neficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.
Novità in materia di superbonus Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.
Più precisamente, tale riduzione non si applica:
1.  agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
3. agli interventi effettuati dai con­domìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori ri­sulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 no­vembre 2022, sempre che tale data sia atte­stata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
4. agli interventi comportanti la demo­lizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del ti­tolo abilitativo.