27 Agosto 2014

Via libera alla detrazione Iva per le associazioni in regime forfettario anche in caso di omessa registrazione delle fatture

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
Scarica in PDF

Con la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria n. 181 del 18 giugno 2014, che segue il trend segnato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1168 del 21 maggio 2014 e delle ormai numerose pronunce di merito che si stanno susseguendo sulla medesima linea, da ultima Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna n. 1438 del 17 luglio 2014 e l’ormai famoso grappolo di sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 191, 192, 193 del 2010, si conferma finalmente l’apertura di un’importante possibilità per le associazioni in regime forfettario nell’ipotesi di contestazione del diritto all’utilizzo del regime di cui alla legge n. 398/91 da parte dell’amministrazione finanziaria: il diritto alla detrazione dell’Iva anche in assenza di registrazione delle fatture d’acquisto.

Fino ad oggi, infatti, qualora l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un’attività di verifica o controllo effettuata nei confronti di associazioni che avevano optato per l’utilizzo del regime forfettario di cui alla legge 398/91, riscontrava la non sussistenza dei presupposti per il godimento di questo regime agevolativo, all’atto della determinazione della maggiore iva dovuta disconosceva quasi sempre il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti destinati all’attività di carattere commerciale a causa dell’omessa annotazione delle fatture sul registro degli acquisti e per l’omessa dichiarazione annuale Iva, oneri ai quali l’associazione non aveva adempiuto non essendone tenuta in ragione del regime di vantaggio utilizzato.

Da tempo le difese delle associazioni accertate invocavano una legittima apertura in tal senso da parte dell’amministrazione finanziaria e della giurisprudenza interna, facendo forza sulla ratio sottesa alle direttive comunitarie di istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto che, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione, danno rilevanza alla effettiva esistenza della fattura piuttosto che alla sua avvenuta registrazione.

In tal senso si era, inoltre, anche espressa la Corte di Giustizia che, al fine di garantire l’effettività del principio di neutralità dell’imposta, affermava l’esigenza che la detrazione venisse accordata a condizione che gli obblighi sostanziali fossero stati soddisfatti, anche nell’ipotesi in cui taluni obblighi formali fossero stati omessi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria con la pronuncia citata, seguendo il nuovo orientamento opposto a quanto fino ad oggi sostenuto dall’amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza interna, giudica errato il diniego alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti in ragione omissioni formali generate dalla convinzione di una associazione sportiva dilettantistica di poter beneficiare di agevolazioni, quali quelle di cui al regime fiscale forfettario l. 398/91, successivamente disconosciute per carenza dei presupposti applicativi, riconoscendo, invece, il diritto alla detrazione, laddove venga dimostrata l’effettiva sussistenza delle operazione di acquisto attraverso documentazione contabile della quale non sia contestata la veridicità.

Afferma la Commissione che “questo equivoco nasce dal fatto che l’associazione, ritenendo di essere un’associazione sportiva e di poter beneficiare delle agevolazioni anche formali previste dalle norme di legge, non ha tenuto i libri contabili pur avendo tenuto le fatture relative agli acquisti effettuati e le hanno rammostrate agli accertatori. Si tratta, ad avviso della Commissione, di un errore dell’associazione, ma lo stesso non può influire sulla veridicità dei documenti contabili esibiti e che non sono stati contestati dagli accertatori”.

Secondo i giudici “ l’ufficio ha errato nell’omettere di detrarre l’iva, assolta sugli acquisti effettuati e di cui l’associazione ha fornito la prova attraverso l’esibizione delle relative fatture d’acquisto; e tenuto conto che nel caso di specie “ l’associazione, sbagliando, ha agito ritenendo di poter beneficiare di un trattamento contabile cui non aveva diritto […] ritiene la Commissione che sussistono le condizioni previste dall’art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 472/97 per dichiarare inapplicabili le sanzioni irrogate e “ dà mandato all’Agenzia delle Entrate di rideterminare il reddito imponibile e l’Iva a debito riconoscendo, in ogni caso, la detraibilità dell’Iva assolta dall’associazione sugli acquisti.”