25 Febbraio 2016

Via alle istanze di rimborso per l’Imu 2014 sui terreni montani

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

Probabilmente, è solo con la previsione di cui alla Stabilità 2016, e quindi con il ritorno alle vecchie regole, che l’Imu sui terreni montani potrà trovare pace.

La norma, infatti, prevede un’esenzione “generalizzata” per i terreni agricoli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 504/1992 nel caso in cui siano ubicati nei Comuni elencati nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141/1993. Si ricorda come la circolare prende spunto dai criteri individuati dall’articolo 15, L. 984/1977, in materia di interventi pubblici in vari settori agricoli, compresa l’utilizzazione e la valorizzazione dei terreni collinari e montani.

L’ultimo tassello della vexata questio è rappresentato dalla sentenza della CTP di Grosseto n. 402/4/2015 con cui i giudici maremmani hanno di fatto aperto la strada per poter procedere alla richiesta di rimborso da parte dei soggetti che “teoricamente” sono risultati incisi dall’imposta in ragione del D.L. 4/2015.

Infatti, la sentenza, in maniera tranchant, afferma come la previsione di cui al D.L. 4/2015 andava contro il dettato di cui all’articolo 3, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), ai sensi del quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

Ricordiamo come le problematiche inerenti l’esenzione o meno dell’Imu sui terreni agricoli ricadenti nelle zone montane e/o di collina, sancita dall’articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 504/1992, sono derivate dalla previsione di cui all’articolo 22, comma 2, D.L. 66/2014, confermativo del precedente articolo 4, comma 5-bis, D.L. 16/2012, secondo cui, tramite un decreto interministeriale, sarebbero dovuti essere ridefiniti i perimetri esentativi in oggetto.

Nonostante il largo lasso di tempo a disposizione, è solamente a ridosso del versamento a saldo dell’imposta che, con il D.L. 28 novembre 2014, erano state individuate le regole relative all’individuazione del perimetro esentativo. Nulla questio (del resto i contribuenti sono ormai tristemente abituati a doversi confrontare con l’emanazione di regole applicative a ridosso degli adempimenti), senonché  i criteri adottati per individuare i terreni montani prendevano a riferimento la sola posizione altimetrica – l’altezza media del territorio del Comune – disattendendo le ulteriori motivazioni che stavano alla base della precedente scelta legislativa, quale ad esempio l’introdurre una forma di sostegno a zone considerate economicamente svantaggiate.

In ragione del fiorire di un consistente ricorso ai vari Tar competenti, il Governo ha sospeso il pagamento, procrastinandolo al 26 gennaio 2015, in tempo per poter emanare il vituperato D.L. 4/2015, convertito nella Legge 34/2015, ai sensi del quale il nuovo parametro di riferimento era dato dall’elenco Istat dei comuni di Italia suddivisi in:

  • montani;
  • parzialmente montani e
  • non montani.

In ragione di questa classificazione, l’esenzione dall’Imu era così stabilita:

  • esenti i terreni agricoli ubicati in comuni totalmente montani;
  • esenti i terreni agricoli ubicati in comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla legge n. 448/2001;
  • esenti i terreni agricoli ubicati in comuni classificati come parzialmente montani ma posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli principali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

Il problema tuttavia sorge, non tanto per i criteri individuati, ma in ragione del fatto che gli stessi, per espressa previsione normativa, dispiega(va)no gli effetti anche in via retroattiva sull’anno di imposta 2014.

Tuttavia, come correttamente affermato nella sentenza della CTP di Grosseto, tale possibilità è vietata in ragione delle certezza del diritto sancita dallo Statuto del contribuente che (teoricamente) vieta la retroattività delle norme tributaria.

Stante il quadro di riferimento venutosi a creare, si apre la possibilità, per i soggetti incisi dall’imposta in ragione dei parametri individuati dal D.L. richiamato, di procedere alla presentazione di un’istanza di rimborso per l’imposta versata relativamente all’anno 2014 in quanto versata in ragione di una norma che ha retroattivamente individuato la debenza, il tutto in aperta violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente.

Tale possibilità si ritiene inoltre percorribile anche per il successivo anno di imposta 2015, in quanto il Tar del Lazio, con l’ordinanza 14126 del 16 dicembre 2015, in riferimento agli articoli 23 e 53 della Costituzione, ha dichiarato non manifestamente infondata la quesitone in riferimento ai criteri di cui al D.L. 4/2015. In questo modo, presentando nei termini l’istanza non si perde la possibilità di creare i presupposti per il rimborso.