13 Gennaio 2018

Verifiche contabili di inizio anno

di Viviana Grippo
Scarica in PDF

Con l’inizio dell’anno è necessario verificare, per ogni azienda, la corretta applicazione dei regimi contabili.

Occorrerà distinguere le aziende secondo il seguente schema:

  • società di capitali: srl, spa e sapa,
  • società di persone, enti non commerciali e ditte individuali,
  • esercenti arti e professioni.

Per le prime è obbligatorio, a prescindere dal volume di affari, tenere la contabilità ordinaria, nessuna verifica andrà quindi effettuata in questo caso.

Per le società di persone, enti non commerciali e ditte individuali, il punto normativo di partenza è costituito dall’articolo 18 D.P.R. 600/1973, secondo il quale per tali soggetti è prevista la possibilità di adottare un regime di contabilità semplificata nel caso in cui siano rispettati, nel periodo di imposta, i seguenti limiti di ricavi:

  • 400.000 euro per le prestazioni di servizi e
  • 700.000 euro per le altre attività.

Nel caso in cui vengano esercitate sia attività di prestazione di servizi che altre attività possono verificarsi due fattispecie, a seconda che il contribuente:

  • annoti separatamente i ricavi,
  • non annoti separatamente i ricavi.

Nel primo caso occorre far riferimento all’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività prevalente, nel secondo devono essere considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi, quindi vale il limite dei 700.000 euro (vedasi risoluzione AdE 293/E/2007).

Per capire, quindi, se il limite dei ricavi è stato o meno superato è necessario comprendere quali sono i ricavi che interessano il calcolo; in generale, occorre ricordare che i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza e che in caso di inizio attività nell’anno, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti (articolo 18, comma 7, D.P.R. 600/1973).

Tuttavia, tenuto conto che la legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dallo stesso anno, il “regime improntato alla cassa” per i contribuenti semplificati, i soggetti che al 1° gennaio 2017 applicavano già il regime di contabilità semplificata dovranno rifarsi, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del suddetto regime:

  • ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2017 se adottano il criterio di cassa,
  • ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2017 se adottano il criterio della registrazione.

Nel caso in cui il contribuente superi la soglia dei ricavi nel singolo periodo di imposta egli sarà obbligato ad adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo, quindi nel nostro caso dal trascorso 1° gennaio 2018.

In merito alle periodicità delle liquidazioni iva, occorre fare riferimento ai medesimi limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata. Cambia però il parametro di calcolo dei limiti, che, nel caso di tenuta della contabilità semplificata, è costituito dall’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, mentre, per la liquidazione dell’iva, è rappresentato dal volume d’affari ai fini iva conseguito nel periodo di imposta precedente.

In tal caso il riferimento normativo è l’articolo 7 D.P.R. 542/1999 il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell’anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a:

  • 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
  • 700.000 euro nel caso di altre attività

possano optare per la liquidazione dell’iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di euro 700.000.

Il regime di cassa e i forfettari