26 Marzo 2014

Variazione dati nel modello EAS

di Fabio Pauselli
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Gli enti associativi, entro il 31 marzo 2014, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali modifiche intervenute nel corso del 2013 dei dati precedentemente comunicati con il modello EAS, trasmettendone uno nuovo. La compilazione del modello EAS è obbligatoria al fine di godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972. Come ha precisato la stessa Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 125/E/2010, non sono oggetto di comunicazione i dati variati relativamente al rappresentante legale e/o all’ente e già comunicati attraverso la presentazione dei modelli AA5/6 (per gli enti non titolari di partita Iva) e AA7/10 (per gli enti titolari di partita Iva).

Inoltre non è obbligatorio presentare un nuovo modello EAS nel caso in cui nel corso del 2013 si siano verificate una delle seguenti variazioni, relativamente alla sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”:

  • Importo proventi per sponsor/pubblicità (punto 20).
  • Utilizzo e costo per messaggi pubblicitari (punto 21).
  • Ammontare medio delle entrate degli ultimi 3 esercizi (punto 23).
  • Numero degli associati (punto 24).
  • Importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30).
  • Importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31).
  • Numero e giorni delle manifestazioni di raccolta fondi (punto 33)

Modalità di compilazione semplificate sono previste per tutti quegli enti associativi già presenti nei pubblici registri quali, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L. 383/2000, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991 e tutte quelle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Tutti questi soggetti possono assolvere all’obbligo di comunicazione compilando il primo riquadro relativo ai dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale nonché fornendo i seguenti dati e notizie:

  • Riconoscimento della personalità giuridica (punto 3).
  • Presenza di articolazioni territoriali e/o funzionali (punto 4).
  • Articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente (punto 5).
  • Affiliazione a federazioni o gruppi (punto 6).
  • Importo proventi da sponsor/pubblicità (punto 20).
  • Settore prevalente di attività (punto 25).
  • Specifiche attività svolte (punto 26).

Si ricorda, inoltre, che nel corso del 2014 si potrà sanare l’omesso invio del modello EAS attraverso la remissione in bonis. In particolare gli enti costituitisi a partire dal 2 agosto 2013 avranno tempo fino al 30 settembre 2014 per regolarizzare l’invio del modello EAS, versando contestualmente la sanzione pari ad € 258 con il codice tributo 8114. Gli enti costituitisi entro l’1 agosto 2013, invece, avrebbero dovuto regolarizzare l’omissione entro il 30 settembre 2013.