14 Dicembre 2021

Valida la notifica a mezzo pec della cartella in formato .pdf

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’ordinanza n. 39513, depositata ieri, 13 dicembre, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che è perfettamente legittima la notifica della cartella di pagamento in copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (c.d. “copia informatica”).

È quindi ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità sul punto, alla quale si è più recentemente conformata anche la giurisprudenza di merito.

Una società aveva impugnato l’intimazione di pagamento relativa a 32 cartelle di pagamento, eccependo l’inesistenza e l’irregolarità della loro notifica; la CTR Lazio confermava dunque la giuridica inesistenza delle notifiche effettuate in formato .pdf senza firma digitale.

Ad avviso dei giudici di secondo grado, infatti, la notifica doveva essere ritenuta inesistente per essere stata compiuta in formato .pdf, anziché in formato .p7m, considerato che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, nonché in assenza di firma digitale, la quale garantisce l’identificabilità del suo autore e la conseguente paternità dell’atto.

La Corte di Cassazione, interessata della questione, ha tuttavia rilevato che, in forza di un orientamento già richiamato in precedenti pronunce “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documento, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta” (Cassazione, n. 30948/2019).

È quindi possibile, per il notificante, allegare al messaggio trasmesso al contribuente a mezzo pec, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico; nessuna norma, inoltre, impone al notificante di firmare digitalmente l’atto.

La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, d’altra parte, non comporta l’invalidità dell’atto, se non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, non essendo peraltro richiesta la sottoscrizione dell’esattore, ma soltanto la sua intestazione; l’autografia della sottoscrizione è invece elemento essenziale dell’atto amministrativo soltanto nei casi in cui è espressamente prevista dalla legge.