31 Dicembre 2019

Utile netto da iscrizione al fair value dei derivati e determinazione Ace

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il ritorno dell’Ace, per via della soppressione della mai nata “mini Ires”, ritornano anche i temi talora controversi che riguardano il suo conteggio, in modo particolare in presenza di operazioni particolari o di poste di bilancio che non ricevono da parte del Legislatore una specifica disciplina ad esse dedicata.

È questo il caso dei riflessi sulla base di computo Ace della iscrizione al fair value dei derivati di negoziazione (ossia, i derivati “non di copertura”, nella prassi spesso indicati come “speculativi”, per il semplice fatto di non essere iscritti in bilancio con le modalità di copertura) e dei derivati di “copertura di fair value” (c.d. “fair value hedge”).

Con riferimento a tali operazioni, il n. 11-bis, comma 1, dell’articolo 2426 cod. civ., per i soggetti Oic Adopter, dispone che gli utili imputati al conto economico, e rivenienti appunto dalla iscrizione al fair value di derivati di negoziazione (ossia, derivati non di copertura), non sono distribuibili; non lo sono neppure, con riguardo alla valutazione dei derivati di “fair value hedge, gli utili che eccedono l’importo che compensa la variazione negativa del fair value dell’elemento coperto.

La ratio della non distribuibilità di tali utili è evidente, ed è connessa al fatto che trattasi di poste meramente valutative, come tali non corrispondenti ad utili realizzati.

Ai fini Ace, la norma di riferimento è la lett. a), comma 8, dell’articolo 5 D.M. 03.08.2017, la quale prescrive che non assumono rilevanza come variazioni in aumento della base Ace le riserve formate con utili “derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati”.

La Relazione di accompagnamento al DM chiarisce che tale previsione trova ragione d’essere nel coordinamento con le disposizioni riferite al D.Lgs. 139/2015 e quindi alle “nuove” modalità di rilevazione in bilancio dei derivati per i soggetti Oic Adopter.

Infatti, si osserva che gli utili che derivano dalla iscrizione al fair value dei derivati di negoziazione sono frutto, appunto, di fenomeni valutativi, così che tali impatti devono essere neutralizzati ai fini Ace; questa soluzione vale non solo per i soggetti Oic, bensì anche per i soggetti Ias Adopter, al fine di assicurare effetti analoghi nell’applicazione dell’agevolazione per società che utilizzano un quadro normativo contabile di riferimento differente (appunto, Oic oppure Ias / Ifrs).

Il punto controverso, rispetto al quale Abi ha presentato un’istanza di consulenza giuridica all’Amministrazione Finanziaria, riguardava le modalità di computo di tali utili derivanti dalla iscrizione al fair value dei derivati non di copertura, e di quelli di “fair value hedge”, ed in particolare se tali utili dovessero essere calcolati per massa, come eccedenza netta dei plusvalori rispetto ai minusvalori di tutto il portafoglio dei derivati di tale tipologia iscritti in bilancio, oppure se tale importo da sterilizzare dovesse essere determinato secondo un approccio “lordista”, ossia assumendo solo gli utili da fair value, senza alcun effetto compensativo con le perdite da fair value.

La questione non è affatto nuova, e né trova una soluzione esplicita nella norma di riferimento; l’Amministrazione Finanziaria, quindi, con risposta alla consulenza giuridica n. 956-55/2018 ha chiarito che, nel presupposto che la riserva di utili di cui si tratta accolga, secondo una corretta contabilizzazione, gli utili “netti”, ossia la differenza positiva dei plusvalori da fair value rispetto ai minusvalori, riferiti all’intero portafoglio di derivati non di copertura, o di derivati da copertura di fair value, ai fini Ace potrà farsi riferimento a tale valore netto ai fini della irrilevanza rispetto alla determinazione della variazione in aumento di cui alla lett. b), comma 2, dell’articolo 5 D.M. 03.08.2017.

Tale soluzione, viene infine precisato, vale sia per i soggetti Oic che per i soggetti Ias Adopter.

Bilancio d’esercizio e principi contabili nazionali