7 Luglio 2014

Una possibilità per chi intende internazionalizzare: il Fondo Start Up.

di Claudio Ceradini
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In un quadro in cui, per ragioni diverse e più volte riferite, lo sviluppo di attività sia consolidate che nuove appare difficoltoso in Italia, è utile dedicare spazio a strumenti, non nuovi tuttavia mai sufficientemente ricordati, che possono costituire un efficace ed utile meccanismo di copertura del fabbisogno finanziario che la fase iniziale di un progetto per definizione genera.

Il sistema del credito è estremamente prudente, per usare un eufemismo, nell’approcciare nuovi progetti e nel valutarne la bancabilità. I termini generali con cui la verifica del merito creditizio approccia l’analisi richiedono storicità, redditività consolidata, patrimonializzazione, e un irreprensibile comportamento in Centrale Rischi, altrimenti definito come buon andamentale.

Sono requisiti ovvi, sacrosanti, ma che le start up o in ogni caso i progetti nuovi raramente presentano, e di conseguenza il problema della copertura dei costi iniziali e del circolante costituisce talvolta un ostacolo difficilmente superabile.

Vale la pena quindi di ricordare come la L. 99/2009 abbia all’art. 14 disciplinato un fondo rotativo, istituito presso la Tesoreria dello Stato e finanziato con gli utili derivanti al Ministero dello Sviluppo Economico dalla partecipazione a Simest S.p.A. Precisa l’art. 14 che in ogni caso gli interventi hanno natura transitoria, imponendosi quindi da parte del beneficiario una attenta pianificazione economica e finanziaria, affinchè si renda possibile rilevare successivamente, nei termini temporali convenuti, la quota sottoscritta dal Fondo. Con Decreto del 4 marzo 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il regolamento del Fondo Start Up, definendo criteri di selezione, regole di partecipazione, soggetti destinatari, ed entità dell’intervento.

Chi può beneficiare dell’intervento del fondo sono le piccole e medie imprese (PMI), così definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Deve trattarsi di società nuove, in cui il Fondo interviene in qualità di socio sin dall’inizio, o costituite da non più di 18 mesi, in cui invece la modalità di intervento è quella della sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato al Fondo. L’iniziativa della start up deve avere connotazione internazionale, e deve basarsi su progetti di penetrazione di mercati esterni all’Unione Europea, così come precisato dall’art. 2 del Regolamento, e ribadito dalla Delibera 1/2012 del Ministero stesso, a cura della Direzione per le politiche di Internazionalizzazione. Non è raro che condizioni di questo genere si realizzino; numerosi sono i progetti e le idee di imprenditori giovani, nell’anagrafe o solo nello spirito, che hanno vocazione internazionale, e l’intervento del Fondo può essere, con le dovute cautele, un elemento di sostegno non trascurabile.

Ove la pianificazione economica del progetto consenta di evidenziare una ragionevole redditività, elemento essenziale prima ancora che per la richiesta di partecipazione del Fondo Start Up, soprattutto per la decisione imprenditoriale di proseguirne lo sviluppo, è possibile inviare a Simest S.p.A. la richiesta ed il progetto, affinchè sia sottoposta al vaglio del Comitato di Indirizzo e di Controllo entro 60 giorni, che adotterà la propria decisione alla prima riunione utile, ai sensi dell’art. 4 e 5 del Regolamento.

Un elemento di interesse, non trascurabile, è la disciplina della remunerazione e del riacquisto della quota partecipata dal Fondo. Si è detto che l’intervento è temporaneo, e l’ottica di cessione della partecipazione è per il Fondo collocabile in via generale tra i 2 ed i 4 anni, al termine dei quali i soci promotori dovranno riacquistare la quota. Il Regolamento esclude, a questo scopo, che possa richiedersi ai soci proponenti una garanzia reale a fronte di questo obbligo, così come prevede che la remunerazione del fondi si limiti alle due componenti che tipicamente riferiscono alla qualifica di socio, e quindi dividendi ed eventuale, auspicabile ma non predeterminata, plusvalenza alla cessione della quota. E’ una impostazione sufficientemente diversa da quella di molte merchant bank, che infatti non hanno mai sortito grandi successi, e che prevede invece molto spesso l’obbligo di riconoscere una remunerazione minima obbligatoria, quasi che la partecipazione debba assomigliare, o allinearsi, ad un bond. Ove i soci promotori non riacquistassero la quota, il Fondo può procedere alla cessione nei confronti di terzi, così come a soci e Fondo può convenzionalmente essere riconosciuto un diritto di opzione per la cessione anticipata rispetto al termine pattuito. Le condizioni sono quindi piuttosto elastiche, e l’atteggiamento è quello della partecipazione al rischio, tratto che segna una indiscutibile e significativa differenza rispetto all’operato delle merchant bank.

L’opzione offerta dal Fondo Start Up è sicuramente apprezzabile, e tendenzialmente poco utilizzata. L’esperienza maturata sino ad oggi è positiva, e per progetti di piccole dimensioni la partecipazione del Fondo, che non può mai prevedere interventi superiori ad € 200.000, segna la differenza tra procedibilità o archiviazione.

In un momento storico come questo, le iniziative e le idee debbono trovare terreno il più fertile possibile, e con esse l’attenzione da parte del Comitato di Controllo, per un utilizzo della finanza che sia coerente con il progetto. Troppe volte si è infatti assistito ad utilizzi borderline, per non dire illeciti, di soldi pubblici erogati con la finalità dello sviluppo economico, che non dovrebbero potersi ripetere.