16 Aprile 2015

Un fermo amministrativo … molto bene

di Massimiliano Tasini
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Uno degli effetti tangibili della crisi economica che morde è l’aumento delle liti in materia di riscossione. E, tra esse, di quelle sul bene (forse … sic…) più amato dagli italiani: ovvero l’auto.

Ci riferiamo in particolare alle controversie in materia di fermo amministrativo di beni mobili registrati, materia innovata dal DL 69 del 2013.

Ricordiamo brevemente, come accennato in un precedente articolo, che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, a far data dal D.L. n. 223/2006, è provvedimento a pieno titolo impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie, essendo stato incluso tra gli atti impugnabili nel processo tributario (previa integrazione del primo comma dell’art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992). Sul punto, Cass. civ. Sez. Unite, 09-07-2014, n. 15592, ha affermato la natura meramente interpretativa di tale modifica con conseguente impugnabilità dinanzi al Giudice Tributario pure dei provvedimenti emessi ante D.L. n. 223/2006.

Così, la giurisprudenza ha più volte rimarcato che – Commiss. Trib. Prov. Emilia-Romagna Parma Sez. IV, 01-12-2014, n. 707 – non può essere oggetto di fermo amministrativo il veicolo utilizzato dal debitore per produrre reddito da lavoro.

Al riguardo, la CTR di Bologna, sez. 2, con sentenza 17 aprile 2014 n. 776, ha opportunamente precisato che l’onere della prova di tale utilizzo incombe sul contribuente.

La stessa sentenza ha inoltre precisato, per contro, che l’onere della prova che la cartella esattoriale, prodromica al fermo amministrativo, sia stata notificata incombe su Equitalia, la quale deve pure allegare detta cartella all’atto di pignoramento, come previsto dall’art. 3, primo comma, della legge n. 241/1990.

Nel senso della obbligatorietà della prova della previa notifica della cartella la giurisprudenza è oramai granitica: in termini vedasi Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma Sez. XXIX, 01-12-2014, n. 7221.

Viceversa, secondo la Commiss. Trib. Reg. Sardegna Cagliari Sez. V, 10-10-2014, n. 334, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione forzata (cfr. Commiss. Trib. Reg. Sicilia Palermo Sez. XXIV, 01-10-2014, n. 2873).

La stessa Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma, con sentenza Sez. XXIX, 01-12-2014, n. 7214, ha poi precisato che il fermo amministrativo deve essere adeguatamente motivato.

Il contenuto di tale obbligo è stato esplicitato, tra l’altro, da Commiss. Trib. Reg. Molise Campobasso Sez. III, 19-03-2014, n. 61, e si estrinseca nell’obbligo di argomentare circa la proporzionalità tra il valore dei beni pignorati ed il credito vantato.

Tornando alla questione della impignorabilità dei beni strumentali, già trattata nel nostro quotidiano, si segnalano, tra le tante, due interessanti pronunce: la prima resa dalla Commiss. Trib. Prov. Emilia-Romagna Ravenna Sez. II, 25-09-2014, n. 744, secondo cui l’Agente della riscossione deve in primo luogo dare riscontro del valore del bene, quindi dare conto della sua strumentalità, nonché della inesistenza di ulteriori beni su cui porre in essere azioni, e da ultimo enunciare i possibili rischi di recupero del credito vantato rispetto al comportamento del debitore.

Viene poi in evidenza la sentenza Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez. XXIV, 29-10-2014, n. 9202, che afferma l’illegittimità del fermo amministrativo che ha ad oggetto l’automobile del contribuente in quanto indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa, che nella fattispecie è quella di un lavoratore dipendente (l’auto non si tocca: il contribuente lavora 24 Km. dal luogo di residenza e non ha altre auto per recarsi al posto di lavoro).

Da ultimo, in ordine agli eventuali errori nella giurisdizione adita, si segnala che, secondo Cass. civ. Sez. Unite, 07-07-2014, n. 15426, in caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria (nella specie, per il mancato pagamento della TARSU) ed altre di natura diversa (nella specie, per infrazioni al codice della strada), ove l’impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d’imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest’ultimo.