Ultimi giorni per procedere con l’estromissione agevolata – II° parte
di Alessandro BonuzziGli effetti dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali effettuata dall’imprenditore individuale entro il prossimo 31.5.2025 retroagiscono all’1.01.2025. Si tratta della seconda data rilevante ai fini dell’operazione, che si aggiunge a quella del 31.10.2024, giorno al quale i beni immobili oggetto di estromissione dovevano essere parte del patrimonio dell’impresa.
L’adesione all’operazione agevolata si desume dal comportamento concludente del contribuente. Pertanto, entro il 31.05.2025, l’imprenditore deve procedere all’annotazione nel libro giornale o nel registro dei beni ammortizzabili, in caso di adozione della contabilità semplificata, della fuoriuscita dell’immobile dal patrimonio aziendale. Non è, quindi, necessaria la stipula di un atto notarile, non modificandosi l’intestazione del bene, a differenza di quanto accade nell’operazione di assegnazione dell’immobile da parte della società ai soci.
La convenienza dell’estromissione agevolata consta nel fatto che:
- il valore normale del bene immobile può essere rappresentato, in deroga al valore di mercato così come previsto dall’articolo 9, comma 3, Tuir, dal valore catastale individuato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% (25% per i terreni) il moltiplicatore di cui all’articolo 52, D.P.R. 131/1986, con la possibilità di assumere anche un valore intermedio tra il valore di mercato e il valore catastale;
- sulla eventuale differenza positiva tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto del bene immobile trova applicazione un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali stabilita in misura pari all’8%. Resta fermo che l’estromissione può essere effettuata anche in presenza di una base imponibile pari a zero o negativa; in tal caso l’imposta sostitutiva non è dovuta.
Si verifica, dunque, un duplice beneficio sotto il profilo dell’imposizione diretta; la disciplina di favore, infatti, consente al contempo di contenere il quantum della plusvalenza emergente dall’operazione di estromissione e prevede l’applicazione di un’aliquota di gran lunga inferiore rispetto a quelle dell’Irpef.
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere versata:
- per il 60% dell’ammontare entro il 30.11.2025;
- per la restante parte (40%) entro il 30.06.2026.
L’omesso, insufficiente o tardivo versamento può essere sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso, siccome tale violazione non incide sul perfezionamento dell’estromissione. A tal fine, infatti, assume rilevanza l’indicazione dei dati nel quadro RQ del modello Redditi 2026.
Si deve ricordare, poi, che dal lato del comparto delle imposte d’atto l’operazione agevolata determina:
- la riduzione del 50% dell’aliquota dell’imposta proporzionale di registro;
- l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Invece, nessun beneficio è previsto ai fini dell’Iva, trovando applicazione il regime ordinario. La destinazione dei beni d’impresa all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure ad altre finalità estranee all’impresa (cd. autoconsumo esterno), costituisce agli effetti dell’Iva una cessione di beni (ex articolo 2, comma 2, D.P.R. 633/1972), con conseguente assoggettamento a imposta, sempreché sia stato esercitato all’atto dell’acquisto il diritto alla detrazione.
L’autoconsumo esterno di beni d’impresa soggetto a Iva deve rispettare tutti gli obblighi di autofatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto.
La base imponibile Iva dell’operazione va determinata avendo riguardo al concetto di prezzo di acquisto o di costo, differente dal valore normale, così come definito dall’articolo 14, D.P.R. 633/1972, attesa l’assenza di un corrispettivo. Si tratta, nella pratica, dell’aspetto più delicato, insieme alla eventuale applicazione della rettifica della detrazione.