28 Ottobre 2022

Ulteriori misure restrittive crisi Russia-Ucraina

di Clara PolletSimone Dimitri
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Le istituzioni europee, con un pacchetto di regolamenti adottati in considerazione dell’evolvere della crisi tra Russia e Ucraina, hanno introdotto ed aggiornato, tra le altre, alcune misure restrittive riguardanti l’importazione e l’esportazione di merci considerate a rischio.

Per tali limitazioni sono state previste, altresì, alcune circostanze derogatorie per le quali sono disposti, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, a cui devono conformarsi gli operatori economici, nonché gli adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell’Autorità doganale.

Con l’ottavo pacchetto di sanzioni sono state adottate nuove misure restrittive. Con il Regolamento UE n. 2022/1904 del 06.10.2022, sono stati ampliati i termini restrittivi previsti dall’originario Regolamento UE n. 833/2014 del 31.07.2014 introdotto a seguito dell’annessione della Crimea alla Russia.

Con avviso del 14.10.2022, l’Agenzia delle dogane e monopoli commenta le ultime misure introdotte, suddividendo tra:

  • divieti (e rispettive deroghe) all’esportazione di:
    • armi da fuoco,
    • beni e tecnologie per l’aviazione, l’industria spaziale,
    • beni per il rafforzamento delle capacità industriali russe;
  • divieti (e rispettive deroghe) all’importazione:
    • prodotti siderurgici,
    • beni che generano introiti significativi per la Russia.

Nei precedenti “pacchetti sanzionatori” era stato introdotto dall’articolo 3decies, par.1 Regolamento UE n. 833/2014, il divieto di acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni elencati nell’allegato XXI che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Per il concetto di beni originari si fa riferimento all’origine non preferenziale delle merci.

In base, all’articolo 60 Regolamento UE n. 952/2013 le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Sul lato attivo, l’articolo 3duodecies, par. 1, Regolamento Ue n. 833/2014 stabilisce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe, elencati nell’allegato XXIII (sostituito con l’ultimo aggiornamento).

È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie del par. 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

In seguito alle ultime modifiche di cui al Regolamento Ue n. 2022/1904, il divieto di esportazione non si applica:

  • per i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 (la nomenclatura combinata 2701, corrisponde ad esempio, al carbon fossile) elencati nell’allegato XXIII, all’esecuzione, fino all’8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;
  • in caso di autorizzazione da parte delle autorità competenti, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni elencati nell’allegato XXIII, quando ciò è necessario per (articolo 3 duodecies, par. 5c Regolamento Ue n. 833/2014): o la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile; o per la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali; o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri di ogni autorizzazione rilasciata.

In deroga ai suddetti divieti, le imprese autorizzate possono effettuare l’operazione indicando, nell’apposito campo di testo della dichiarazione doganale, gli specifici codici documento.

Così, ad esempio, il codice Y852 fa riferimento alla mancata applicazione dei divieti di cui all’articolo 3 duodecies, p. 1 del Regolamento Ue n. 833/2014 per deroghe contrattuali (esenzioni contrattuali articolo 3 duodecies, comma 3bis) relative a beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe.