22 Settembre 2022

Trattamento Iva del servizio blister in farmacia

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito dell’attività svolta dalle farmacie, i servizi rappresentano un fattore sempre più determinante; ciò non solo e non sempre in termini di fatturato, bensì soprattutto in termini di “immagine” verso la clientela. Sta aumentando la consapevolezza nella popolazione che la farmacia sia di fatto il principale presidio sanitario di prossimità.

Certamente una sterzata in questa direzione la fornita il Covid-19 che ha messo in luce la manchevolezza del Sistema Sanitario Nazionale sul territorio; manchevolezza a cui, in parte, le farmacie hanno sopperito.

La farmacia oggi fornisce un pacchetto importante di servizi: servizi di autoanalisi, servizi di analisi, effettuazione di tamponianti Covid-19”, effettuazione di vaccinianti-Covid-19”, effettuazione di vaccini antinfluenzali, servizi di prenotazione, eccetera.

Tra i servizi che devono trovare ancora una dimensione generalizzata in farmacia c’è sicuramente il “servizio blister”, che altro non è che il confezionamento dei farmaci in contenitori per la pianificazione settimanale della terapia da somministrare. In tal modo ogni giorno della settimana viene suddiviso in orari ben precisi cui si associa l’assunzione dei farmaci prescritti.

L’obiettivo, fondamentale, è quello di massimizzare l’aderenza alla terapia formulata dal medico. È stato, infatti, studiato che in alcuni casi la terapia non ha l’efficacia attesa poiché il paziente assume i farmaci in orari sbagliati oppure non li assume proprio per mera dimenticanza o errore.

Sul piano fiscale, segnatamente ai fini dell’Iva, il trattamento del servizio blister cambia a seconda delle condizioni di somministrazione.

In particolare, generalmente, possono essere poste in essere le seguenti operazioni commerciali:

  1. cessione di farmaci e servizio blister verso clienti consumatori finali (caso 1);
  2. cessione di farmaci e servizio blister verso case di cura (caso 2);
  3. servizio blister verso clienti consumatori finali, case di cura o altre farmacie (caso 3). In tale ipotesi, la farmacia si limita a eseguire il servizio blister, senza effettuare la dispensazione dei farmaci.

Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 12 D.P.R. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi accessorie ad altre cessioni di beni o ad altre prestazioni di servizi, non sono assoggettate autonomamente ad Iva, bensì seguono il trattamento previsto per l’operazione principale scontandone la medesima aliquota. Tra le ipotesi specificatamente elencate dalla norma è previsto il confezionamento e l’imballaggio.

Affinché si abbia accessorietà è necessario che:

  1. vi sia un’operazione principale a cui collegare quella accessoria, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;
  2. la cessione o la prestazione accessoria avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazioni principale;
  3. l’operazione accessoria sia effettata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale (ovvero per suo conto o sue spese nell’ambito di un mandato senza rappresentanza).

In termini pratici, un’operazione deve essere considerata accessoria a un’operazione principale quando essa non costituisce per il destinatario una prestazione a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni dell’operazione principale offerta dal cedente o prestatore, ravvisandosi un collegamento funzionale tra le due operazioni (principale e accessoria).

Alla luce di ciò, dunque, nei casi 1 e 2 si devono ritenere integrati i requisiti dell’accessorietà del servizio blister rispetto alla cessione dei farmaci. Difatti:

  • il servizio blister – operazione accessoria – è funzionalmente collegato alla cessione dei farmaci (operazioni principale), avendo come finalità quella di migliorare l’adesione alla terapia farmacologica;
  • il servizio blister e la cessione dei farmaci sono effettuati tra gli stessi soggetti;
  • il servizio blister è effettuato direttamente dalla farmacia che cede i farmaci.

In effetti, il servizio blister altro non è che un’operazione di confezionamento/imballaggio, ipotesi specificatamente contemplate dall’articolo 12 del decreto Iva quali operazioni accessorie.

Pertanto, il servizio blister deve seguire lo stesso trattamento Iva della cessione dei farmaci con:

  • applicazione dell’aliquota Iva del 10% (ex numero 114 della Tabella Parte III allegata al D.P.R. 633/1972);
  • calcolo dell’Iva a debito con applicazione della ventilazione, laddove – come spesso accade – la farmacia applichi tale metodo e quando l’operazione è effettuata nei confronti di un cliente consumatore finale, nonché certificata con emissione di documento commerciale.

Nel caso 3, invece, la Farmacia si limita a eseguire il servizio blister senza dispensare i farmaci; la cessione di beni e la prestazione di servizi sono effettuate da soggetti diversi. Pertanto, il servizio blister va assoggettato autonomamente ad Iva, scontando l’aliquota ordinaria del 22%.