8 Giugno 2018

Trasmissione della fattura elettronica

di EVOLUTION
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Il provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa della trasmissione delle fatture elettroniche.

La fattura elettronica è trasmessa al SdI entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell’operazione:

  • dal soggetto obbligato ad emetterla (cedente/prestatore) oppure
  • per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario.

La trasmissione al SdI è effettuata con le seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

I sistemi “web service” e “FTP” prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il SdI, pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere preventivamente abilitati dal SdI attraverso una procedura di “accreditamento” e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file fatture elettroniche.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli che riguardano la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è scartata dal SdI e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una “ricevuta di scarto”. In tal caso, la fattura è considerata non emessa.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il SdI restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file. La ricevuta di consegna contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

Nei casi in cui la fattura è scartata, l’emittente ha 5 giorni per trasmettere al DdI la fattura elettronica corretta senza incorrere in alcuna sanzione.

La data di esigibilità dell’imposta è identificabile con la data riportata nella fattura (data di emissione).

In merito, invece, all’identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario:

  • dai canali telematici di ricezione ovvero
  • dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata o, per gli acquirenti consumatori finali, minimi o forfettari, i quali però non possono far valere la detrazione, dalla data di messa a disposizione sempre nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (al riguardo si veda il paragrafo successivo).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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